Con la risoluzione n. 4/E del 4/1/2011 l’Agenzia delle entrate ha dato risposta ad un quesito posto da un contribuente relativamente alla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, previste, rispettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia (legge n. 449 del 1997, art. 1) e di riqualificazione energetica (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e seguenti), realizzati sul patrimonio edilizio esistente per quanto attiene gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano Casa – introdotto dall’art. 11 del decreto legge 112 del 2008.
La questione è sorta per effetto delle molteplici richieste di chiarimento che sono pervenute all’Agenzia delle entrate, in considerazione del fatto che il Piano Casa prevede la possibilità di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici in deroga ai Piani Regolatori locali.
Con riferimento al quesito posto, il servizio di consulenza giuridica dell’Agenzia premette che l’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; inoltre, definisce interventi di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente.
Sulla base di tali assunti, la predetta Agenzia, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
I criteri indicati si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non possono influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.
Ne consegue che, ai fini fiscali, gli interventi di ampliamento, come definiti dall’art. 3 del richiamato Testo Unico dell’Edilizia, continuano a configurarsi come “nuova costruzione” e, pertanto, si considerano ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni del 36 e 55 per cento solo alle condizioni precisate nei richiamati provvedimenti di prassi.