In merito all’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%, prevista dall’art. 2, co. 2-bis – 2-quater, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L.148/2011, la circolare offre alcuni chiarimenti che riguardano l’applicazione della nuova disciplina.

In particolare, si chiarisce che nel caso in cui sia stata emessa fattura o sia stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo prima che si realizzassero i presupposti per l’imposizione, l’operazione si considera effettuata,limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data di emissione della fattura o del pagamento. Pertanto, gli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l’aliquota del 20%, non dovranno subire regolarizzazioni, fermo restando che la maggior aliquota del 21% sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati successivamente a tale data.

Similmente, se entro il 16 settembre, è stata emessa una fattura anticipata, tale fattura resta soggetta all’aliquota del 20% anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengano successivamente a tale data.

Per quanto poi riguarda la correzione degli errori, il documento di prassi precisa che l’eventuale regolarizzazione delle fatture emesse con la minore aliquota possa avvenire:
– per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto Iva (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
– per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto Iva (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.

Riguardo al commercio al minuto ed alle relative modalità di calcolo dell’imposta, si precisa che con il D.L. 138/2011 è stata prevista la possibilità di utilizzare solamente il metodo matematico che garantisce una più precisa individuazione dell’imposta applicabile. Pertanto, i commercianti al minuto e gli altri contribuenti, ex art. 22, D.P.R. 633/1972 , a partire dalla prima liquidazione successiva all’entrata in vigore del citato decreto, devono effettuare lo scorporo dell’imposta dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori e per 121 quando è applicabile l’imposta nella misura del 21%.

Il Sole 24 Ore