Statuto
CONFAPI MATERA ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MATERA
STATUTO
DEFINIZIONE E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1
É costituita un’associazione, denominata “Associazione delle piccole e medie imprese CONFAPI di MATERA” in sigla CONFAPI MATERA con sede in Matera.
L’Associazione aderisce alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – CONFAPI con sede in Roma, nei confronti della quale si obbliga ad osservare le norme statutarie e regolamentari, le deliberazioni degli organi confederali e ad adottarne il logo, nonché aderisce alla Federazione Regionale – di cui all’art. 4 dello Statuto confederale – della Regione Basilicata in conformità delle norme del corrispondente Statuto
L’Associazione, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria, è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, non ha scopo di lucro e si ispira a principi democratici
Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, sindacali, economici e comunque derivanti dall’esercizio d’impresa, delle Associate.
In particolare l’Associazione:
1) sostiene e promuove politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali, in favore delle piccole e medie imprese;
2) fornisce l’assistenza sindacale alle imprese attraverso la stipula di accordi collettivi di lavoro di II livello assistendo gli imprenditori delle categorie rappresentate nell’impostazione e nella risoluzione delle varie questioni connesse alla disciplina nel rapporto di lavoro;
3) stipula convenzioni, coordina lo sviluppo e le iniziative a livello territoriale e settoriale per la promozione delle aziende associate;
4) fornisce assistenza alle Associate nelle controversie di lavoro, attraverso pareri di natura sindacale, tributaria, amministrativa relativamente all’attività dell’impresa;
5) promuove lo sviluppo favorendo la collaborazione tra le Associate per mezzo di idonee iniziative economiche e sociali;
6) ha la rappresentanza delle Associate nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Ente, nonché delle Organizzazioni sindacali, economiche, sociali, culturali ecc.;
7) studia i problemi e assume le opportune iniziative in merito alle problematiche connesse alla strutturazione ed alla infrastrutturazione del territorio, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi e alla mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni;
8) assume le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale, della ricerca, dell’innovazione tecnologica; incoraggia e promuove l’internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;
9) concorre ed elabora con i competenti Organi pubblici o privati eventuali piani e programmi per lo sviluppo imprenditoriale;
10) promuove la costituzione di categorie merceologiche e di gruppi di aziende aventi interessi comuni, omogenei o complementari;
11) promuove la costituzione di forme associate – temporali o permanenti – di imprese, laddove risulti particolarmente conveniente ed opportuno operare attraverso l’aggregazione di interessi e risorse;
12) designa e nomina i propri rappresentanti all’interno di Enti, Comitati, Consigli, Commissioni e altri Organismi in cui sia richiesta o ritenuta opportuna la rappresentanza dell’Associazione;
13) promuove al proprio interno il coordinamento dei giovani imprenditori costituendo un apposito gruppo disciplinato dalle norme emanate dalla CONFAPI a livello nazionale;
14) promuove al proprio interno il coordinamento delle imprenditrici costituendo un apposito gruppo disciplinato dalle norme emanate dalla CONFAPI a livello nazionale;
15) promuove al proprio interno il coordinamento delle categorie costituendo apposite strutture organizzate e disciplinate dalle norme emanate dalla CONFAPI a livello nazionale e sulla base di appositi regolamenti;
16) adempie a tutti gli altri compiti particolari che, di volta in volta, venissero deliberati dall’Assemblea; compie quegli atti e svolge quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini associativi.
ASSOCIATE
Art. 3
Sono associate le piccole e medie imprese che svolgono un’attività diretta alla produzione di beni con una organizzazione di tipo industriale o quelle che svolgono un’attività diretta alla fornitura di servizi strumentali purché, in entrambi i casi, abbiano la sede, gli stabilimenti, i cantieri, le filiali, i depositi o un sostanziale collegamento con il territorio di operatività dell’associazione.
Possono essere altresì associate, previa delibera del Consiglio Direttivo, altre categorie di soggetti imprenditoriali che non possiedano tutte le caratteristiche di cui al primo comma.
La Giunta di Presidenza confederale, su richiesta del Consiglio Direttivo dell’Associazione, può autorizzare l’Associazione all’apertura di delegazioni territoriali nei territori limitrofi in cui non siano presenti altre Organizzazioni territoriali della CONFAPI. In tal caso le aziende si assoceranno all’Associazione secondo quanto indicato da CONFAPI in accordo con la Federazione Regionale e l’Associazione.
In ogni caso, l’Associazione e le eventuali società da questa partecipate non possono stipulare accordi o fornire servizi ad associazioni o organizzazioni di imprese aventi sede fuori dal territorio su cui esercitano la rappresentanza riconosciuta da CONFAPI, né promuovere la fornitura di servizi da parte di Fondi bilaterali o Enti di settore o intersettoriali non collegati al Sistema CONFAPI ovvero l’adesione a questi.
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
Art. 4
L’associazione avviene su domanda scritta dell’impresa interessata firmata dal suo legale rappresentante.
La domanda deve contenere:
a) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva;
b) le generalità del titolare o del legale rappresentate, o del soggetto cui è attribuita in via esclusiva la rappresentanza dell’azienda all’interno degli Organi dell’Associazione nonché l’esercizio di voto e di tutti i diritti statutari.
c) l’indicazione dell’attività esercitata, dei prodotti o dei servizi forniti, dell’ubicazione di sede, succursali e stabilimento;
d) il numero complessivo dei dipendenti;
e) l’indicazione dei recapiti e della PEC cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni dell’Associazione;
f) la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglimento delle domande di associazione.
OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE
Art. 5
Le Imprese Associate hanno l’obbligo di:
1) osservare le norme del presente Statuto nonché le delibere e le direttive degli Organi Associativi;
2) corrispondere, ove dovute, le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall’Assemblea;
3) inviare all’inizio di ogni anno all’Associazione idonea documentazione atta a far valere l’esatto numero di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
4) comunicare gli altri dati richiesti da CONFAPI per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali, su modelli conformi a quelli forniti da CONFAPI per la costituzione della Banca Dati confederale.
RECESSO ED ESCLUSIONE
Art. 6
L’Associata ha diritto di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento.
Il recesso deve essere comunicato al Presidente dell’Associazione con raccomandata A.R. o PEC.
In caso di recesso nessun diritto può essere avanzato dall’Associata nei confronti del patrimonio dell’Associazione.
L’Associata è comunque tenuta al pagamento dei contributi ordinari e straordinari relativi all’anno di esercizio del recesso e, ove sia efficace dopo il 31 luglio, all’intero anno successivo, nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione relativi al medesimo periodo
Art. 7
L’Associazione ha diritto di escludere le Associate per:
a) mancato pagamento dei contributi;
b) grave inosservanza delle disposizioni Statutarie e Regolamentari;
c) fatti giuridicamente rilevanti che si pongono in grave conflitto con gli interessi dell’Associazione.
Sull’esclusione decide il Consiglio Direttivo con delibera motivata.
Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione. Contro la delibera del Consiglio Direttivo, ovvero l’eventuale delibera dell’Assemblea, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri e al Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 32 del presente Statuto.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo della deliberazione del Consiglio Direttivo.
In caso di esclusione permane in capo all’Associata l’obbligo di pagamento dei contributi ordinari e straordinari relativi all’anno della delibera di esclusione del Consiglio Direttivo e, ove sia successiva al 31 luglio, all’intero anno successivo, nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione relativi al medesimo periodo.
In caso di esclusione nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio dell’Associazione.
ORGANI NECESSARI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8
Sono organi necessari dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti;
e) [il Collegio dei Probiviri;
f) il Direttore /o il Segretario Generale.
g) la Giunta di Presidenza.
ASSEMBLEA
Art. 9
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dalle Associate.
L’Assemblea deve riunirsi:
a) almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio annuale;
b) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei componenti l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente; nel caso quest’ultimo non ottemperi, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea viene convocata con avviso spedito all’Associata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, di norma per lettera raccomandata, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza, in prima e seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea non può essere convocata nel corso del mese di agosto e nel termine intercorrente tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.
Per la valida costituzione dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo che lo Statuto non stabilisca altrimenti.
La convocazione a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria deve essere trasmessa al Presidente di CONFAPI il quale vi partecipa, senza diritto di voto in proprio o tramite suo delegato, con diritto di esaminare la documentazione relativa all’assemblea ed alla convocazione medesima.
Le sedute dell’Assemblea potranno svolgersi sia in presenza, sia in contemporanea in modalità telematica.
Art. 10
Hanno diritto al voto in Assemblea gli Associati in regola con i contributi. In ogni caso la convocazione deve essere inviata a tutti gli Associati, concedendo loro termine per regolarizzare la propria posizione contributiva.
Ogni Associato ha diritto ad un voto.
Art. 11
L’Assemblea:
elegge e revoca il Presidente dell’Associazione;
approva lo statuto e le sue eventuali modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dal successivo art. 30;
elegge e revoca i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri, ove previsto;
elegge e revoca i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
determina l’ammontare dei contributi e le modalità per il loro versamento, su proposta del Consiglio Direttivo;
approva in via definitiva il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale.
Art. 12
Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente:
dai titolari delle imprese;
dai legali rappresentanti;
da coloro i quali possano, per delega scritta obbligare continuativamente l’Associata nei confronti dei terzi.
Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad altra impresa Associata, ma ciascuna Associata non può essere portatrice di più di tre deleghe.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo dell’Associazione ed è costituito da membri elettivi in numero da dieci a quindici e dai membri di diritto.
Sono membri di diritto e fino alla scadenza del rispettivo mandato o dell’organo che li ha nominati:
a) il Presidente di CONFAPI MATERA Giovani;
b) il Presidente di CONFAPID MATERA Donne;
c) i Presidenti delle Sezioni territoriali delle Unioni nazionali di Categoria costituitesi all’interno dell’Associazione;
I membri elettivi durano in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione che lo presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
In caso d’urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 3 (tre) giorni prima, giustificando le ragioni dell’urgenza.
Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti e consulenti senza diritto di voto.
Le sedute del Consiglio Direttivo potranno svolgersi sia in presenza, sia in contemporanea in modalità telematica.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo:
delibera in merito alle domande di associazione di nuovi associati e in merito all’esclusione delle Associate;
nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale o il Segretario Generale;
nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Tesoriere;
ha potestà regolamentari;
ha la gestione straordinaria dell’associazione;
approva il progetto di bilancio consuntivo e previsionale precedentemente alla loro presentazione all’Assemblea;
approva la proposta relativa all’entità dei contributi associativi da sottoporre all’approvazione definitiva dell’Assemblea della Associazione;
propone all’Assemblea l’approvazione dello Statuto e delle eventuali modifiche sulla base del progetto elaborato dalla Giunta di Presidenza;
elegge, sostituisce e revoca, su indicazione del Presidente, i membri della Giunta di Presidenza;
nomina i delegati a partecipare all’Assemblea di CONFAPI ed indica alla Federazione Regionale gli eventuali componenti elettivi spettanti del Consiglio Direttivo confederale;
può delegare determinate attività alla Giunta di Presidenza, fissandone i limiti.
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Art. 15
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi né può essere rieletto sino al termine di due mandati consecutivi successivi alla cessazione della sua precedente presidenza.
Qualora i mandati siano di durata superiore, il Presidente non può, in ogni caso, ricoprire la carica per più di due trienni consecutivi.
Parimenti, nell’ipotesi in cui i mandati siano di durata inferiore, non potrà essere rieletto per i successivi due trienni.
Il Vice Presidente vicario assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Nel caso di analogo impedimento da parte del Vice Presidente vicario, le funzioni di presidente saranno assunte dal Vice Presidente più anziano anagraficamente.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice Presidente ovvero, nell’ipotesi in cui al precedente comma, il Vice Presidente anziano, deve convocare senza indugio l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente all’ordinaria amministrazione.
Art. 16
Il Presidente:
ha la rappresentanza politica e legale, anche giudiziale, dell’Associazione;
propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore Generale o del Segretario Generale nonché l’elezione, sostituzione e revoca dei membri della Giunta di Presidenza;
sovrintende alla gestione ordinaria dell’Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta di Presidenza;
può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo o della Giunta di Presidenza, anche congiuntamente;
può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura; dell’Associazione ed attribuire loro incarichi particolari;
convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta di Presidenza, stabilendone il relativo ordine del giorno.
in casi di urgenza, assume i poteri della Giunta di Presidenza. In tale ipotesi, i provvedimenti adottati dovranno essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile della Giunta di Presidenza.
GIUNTA DI PRESIDENZA
Art. 17
La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente dell’Associazione e da un numero di componenti non inferiore a tre, eletti, su Proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
I componenti della Giunta durano in carica tre anni e decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa.
Ai componenti della Giunta vengono affidati dal Presidente incarichi specifici nell’ambito della vita dell’Associazione.
La Giunta di Presidenza si riunisce di norma presso la sede dell’Associazione quando il Presidente ritiene di convocarla.
La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente dell’Associazione che la presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. In caso d’urgenza il Presidente può convocare la Giunta di Presidenza, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 3 (tre) giorni prima, giustificando le ragioni dell’urgenza.
Per la valida costituzione della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La Giunta delibera a maggioranza.
Le sedute della Giunta di Presidenza potranno svolgersi sia in presenza, sia in contemporanea in modalità telematica.
Art. 18
La Giunta di Presidenza:
elabora le proposte da sottoporre agli Organi Associativi;
ha la gestione ordinaria dell’Associazione;
assume in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo l’obbligo di sottoporre le decisioni assunte in via d’urgenza alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
redige le proposte relative al progetto di bilancio consuntivo e di bilancio previsionale da sottoporre all’approvazione degli altri competenti organi associativi;
redige la proposta relativa all’ entità dei contributi da sottoporre all’approvazione degli altri competenti organi associativi;
propone al Consiglio Direttivo le modifiche allo statuto;
nomina i rappresentanti dell’Associazione presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti; è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:
a) vigilare e controllare la gestione amministrativa dell’Associazione;
b) redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte del Presidente, il Collegio dei revisori ha l’obbligo di procedere alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Le sedute del Collegio dei Revisori dei Conti potranno svolgersi sia in presenza, sia in contemporanea in modalità telematica.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 20
Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna.
Ha la funzione di dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione dello Statuto e i conflitti tra organi dell’Associazione; ha la funzione di amichevole compositore nei conflitti tra l’Associazione e le imprese Associate.
L’Assemblea elegge i Probiviri in numero di tre, tutti scelti tra gli iscritti all’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai ovvero magistrati, consiglieri di Stato e docenti universitari in materie giuridiche.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Probiviri assumono le proprie decisioni in base alla legge, allo Statuto ed al Regolamento interno dell’associazione: in caso di lacuna normativa, in base ad equità.
Contro la decisione dei Probiviri in funzione di amichevole compositore ciascuna delle parti potrà adire il Collegio Arbitrale di cui all’art. 35 dello Statuto.]
Le sedute del Collegio dei Probiviri potranno svolgersi sia in presenza, sia in contemporanea in modalità telematica.
SEGRETARIO GENERALE O DIRETTORE GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 21
Il Direttore o Segretario Generale collabora operativamente con il Presidente e con la Giunta di Presidenza per realizzare gli scopi associativi di rappresentanza politica; a tale scopo può ricevere deleghe dal Presidente.
Il Direttore Generale o Segretario Generale:
è responsabile del personale e dell’efficienza degli uffici;
propone al Presidente l’assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;
è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali della sede dell’Associazione;
coadiuva la Giunta nella redazione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio previsionale;
provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi;
redige di norma i verbali delle riunioni degli Organi Associativi;
svolge i compiti affidatigli nei limiti dei poteri conferitigli.
Il Segretario o il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, su invito del Presidente alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione con esclusione del Collegio dei Probiviri.
TESORIERE
Art. 22
Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione e cura la riscossione dei contributi associativi.
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Art. 23
L’entità dei contributi è determinata in una quota fissa ed in una variabile, proporzionale al numero di dipendenti dell’Associata.
L’Assemblea determina annualmente:
l’entità dei contributi che ogni Associata deve versare;
le modalità di versamento;
un tetto massimo e uno minimo;
le deroghe e le eccezioni.
In difetto del puntuale adempimento l’Associazione:
ha facoltà di sospendere i servizi;
ha facoltà di escludere l’Associata;
può riscuotere coattivamente il credito presso le sedi giudiziarie competenti.
INCOMPATIBILITÀ
Art. 24
Le cariche associative di Presidente o componente degli organi direttivi sono incompatibili con:
l’iscrizione ad albi professionali qualora l’attività professionale sia esercitata in modo prevalente;
cariche politiche e amministrative di qualunque natura purché non irrilevanti rispetto ai fini dell’Associazione;
qualsiasi carica in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime, incompatibili con CONFAPI, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza confederale
Le deroghe alle situazioni di cui ai nn. 1 e 2 del comma precedente possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori.
REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE CARICHE PRESSO GLI ORGANI DIRETTIVI
Art. 25
Per poter accedere alle cariche presso gli organi direttivi il candidato deve:
essere titolare o legale rappresentante di una impresa Associata iscritta al Registro delle Imprese da almeno un anno;
essere in regola con i versamenti dei contributi;
essere titolare o legale rappresentane di una impresa aderente a CONFAPI secondo le norme confederali;
fornire il certificato penale dei carichi pendenti ed il certificato generale del casellario giudiziale anche attraverso una dichiarazione sostitutiva.
DISCIPLINA DERIVANTE DALL’APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI
Art. 26
L’associazione a CONFAPI non fa venire meno, in nessun caso, le responsabilità previste dall’art. 38 c.c., né può comportare in alcun modo la responsabilità di CONFAPI per le obbligazioni assunte dall’Associazione.
CONFAPI e tutte le articolazioni del Sistema perseguono l’obiettivo della rappresentanza completa delle Imprese, al fine di favorire la coesione tra le stesse, il raggiungimento delle finalità istituzionali ed il consolidamento rappresentativo del Sistema stesso.
Per rappresentanza completa dell’Impresa si intende la contemporanea associazione all’Associazione, l’adesione al Sistema CONFAPI e l’auspicabile applicazione dei CCNL stipulati da CONFAPI e/o dalle Unioni di Categoria.
Le Imprese associate, aderenti al Sistema CONFAPI, hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza confederale, mediante l’inserimento nella relativa Banca Dati confederale.
Art. 27
In virtù del rapporto associativo con CONFAPI, l’Associazione si obbliga:
a) a indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione “aderente alla CONFAPI”, adottandone il logo;
b) ad adottare uno Statuto e dei Regolamenti interni conformi allo Statuto confederale, ai Regolamenti ed alle deliberazioni della Confederazione;
c) al versamento delle quote associative Confederali ordinarie e straordinarie nella misura e con le modalità stabilite dall’Assemblea Confederale inclusi i contributi dovuti sino al termine successivo al recesso, da qualsiasi causa determinato, o all’esclusione dalla Confederazione come previsti dalle norme confederali;
d) a riconoscere alla Confederazione il diritto di esercitare i poteri di vigilanza informativa, previsti dallo Statuto confederale;
e) ad adempiere ai doveri informativi previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Confederazione;
f) a comunicare alla Confederazione entro 30 giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche associative, nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione dei relativi verbali degli organi deliberanti, riconoscendo il potere di approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta di Presidenza confederale;
g) a comunicare alla Confederazione entro il 31 marzo di ogni anno il numero ed i dati delle Imprese associate ed il numero dei relativi addetti, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione;
h) a comunicare entro il 31 marzo di ogni anno o nel diverso termine stabilito, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati delle Imprese associate richiesti da CONFAPI per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali, su modelli conformi a quelli forniti da CONFAPI per la costituzione della Banca Dati di cui allo Statuto confederale;
i) a comunicare entro 30 giorni dalla data in cui sono stati nominati, sostituti, revocati o per qualsiasi motivo decaduti, le generalità dei propri rappresentanti presso gli organi di CCIAA o di qualsiasi altro ente istituzionale, bilaterale e/o di settore;
j) a essere in possesso di un indirizzo di PEC e comunicarlo alla Confederazione;
k) a riconoscere il diritto di CONFAPI di verificare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’associazione alla CONFAPI, mediante la messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta e prevista dalle norme confederali nonché l’accesso presso la sede dell’associazione da parte di appositi delegati confederali.
Art. 28
L’Associazione riconosce al Collegio dei Probiviri della Confederazione le funzioni di interpretazione dello Statuto confederale e di giurisdizione interna in conformità delle previsioni e dei poteri ad esso attribuiti dall’art. 27 dello Statuto Confederale.
L’Associazione riconosce, altresì, la clausola compromissoria secondo le prescrizioni di cui all’art. 39 dello Statuto confederale.
L’Associazione riconosce la legittimazione della CONFAPI ad impugnare le delibere dell’Associazione in contrasto con la normativa e le delibere Confederali.
L’Associazione conviene, altresì, che l’accertamento della difformità e/o del mancato adeguamento del presente Statuto allo Statuto ed alle norme confederali implichi la potestà di accertamento e di eventuale proposta di adeguamento da parte di CONFAPI secondo la procedura espressamente prescritta dall’art. 10, commi IV e V, dello Statuto confederale, nonché l’inefficacia nei confronti della Confederazione delle norme statutarie non approvate dalla Giunta di Presidenza confederale.
Art. 29
Gli Associati che rappresentano almeno il 20% degli associati di CONFAPI MATERA possono richiedere un intervento da parte della Confederazione ai fini di richiedere la convocazione dell’assemblea dell’Associazione medesima.
In tal caso la Giunta di Presidenza della Confederazione può ordinare al Collegio dei Revisori la convocazione dell’Assemblea entro un termine stabilito.
La convocazione della Assemblea è effettuata con lettera del Presidente del Collegio dei Revisori che esplicita succintamente la richiesta che la giustifica.
In caso di mancata convocazione entro il termine stabilito, il Presidente confederale provvede alla convocazione mediante avviso da pubblicare su un quotidiano locale a spese dell’Associazione.
RECESSO, FUORIUSCITA DA CONFAPI E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 30
L’Associazione può recedere da CONFAPI con la deliberazione favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto in Assemblea.
Nell’ipotesi di recesso, esclusione o fuoriuscita da CONFAPI, da qualunque causa determinata, resta fermo l’obbligo per l’Associazione di corrispondere alla Confederazione i contributi ordinari e straordinari relativi all’anno di fuoriuscita e, ove sia efficace dopo il 31 luglio, all’intero anno successivo, nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione relativi al medesimo periodo.
L’Associazione è, altresì, obbligata a corrispondere a CONFAPI un contributo per l’avviamento ed i servizi forniti pari al 20% della somma complessiva dei contributi associativi confederali relativi agli ultimi 5 anni di associazione ovvero, in caso di periodo inferiore di associazione, per le annualità corrispondenti.
In caso di recesso, esclusione e/o comunque fuoriuscita da CONFAPI nazionale, nessun diritto può essere avanzato dall’Associazione nei confronti del patrimonio confederale.
Il recesso, l’esclusione o fuoriuscita da CONFAPI, da qualunque causa determinata, così come le vicende modificative o estintive di cui all’articolo successivo che comportino la fuoriuscita dal Sistema CONFAPI, determinano automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:
a. la perdita del diritto d’uso ed il divieto di utilizzare in ogni forma di comunicazione il nome ed il logo di CONFAPI, CONFAPI Industria, API, Apindustria ed i loro derivati;
b. la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna, con particolare riferimento alla rappresentanza contrattuale territoriale ed all’utilizzo degli strumenti contrattuali del Sistema CONFAPI;
c. il recesso dalla Federazione Regionale di II livello;
d. per il titolare e/o legale rappresentante dell’Impresa associata, la decadenza da ogni incarico all’interno del Sistema confederale o assunto in virtù dell’appartenenza al Sistema stesso.
Art. 31
Le operazioni di scioglimento, conferimento, fusione con altre Organizzazioni, scissione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
Nell’ipotesi di scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell’Associazione resta fermo l’obbligo per l’Associazione, nonché per gli aventi causa o soggetti obbligati in solido, di corrispondere alla CONFAPI i contributi ordinari e straordinari relativi all’anno della vicenda modificativa e/o estintiva che è intervenuta in seno all’Associazione medesima e, ove sia efficace dopo il 31 luglio, all’intero anno successivo, nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione relativi al medesimo periodo.
I soggetti suddetti restano, altresì, obbligati a corrispondere a CONFAPI un contributo per l’avviamento ed i servizi forniti pari al 20% della somma complessiva dei contributi associativi confederali relativi agli ultimi 5 anni di associazione ovvero, in caso di periodo inferiore di associazione, per le annualità corrispondenti.
In caso di scioglimento dell’Associazione verranno nominati uno o più liquidatori, i cui poteri e responsabilità saranno fissati dall’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, unitamente alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Art. 32
Il presente articolo e gli articoli 30 e 31 dello Statuto potranno essere modificati dall’Assemblea esclusivamente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 33
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
contributi, erogazioni e lasciti;
beni mobili ed immobili;
eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
partecipazioni.
Le spese dell’Associazione sono coperte da:
contributi associativi ordinari delle Associate;
eventuali contributi associativi straordinari;
ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE
Art. 34
Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta approva il progetto di bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio previsionale dell’anno in corso, e li trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi 15 (quindici) giorni.
Entro il 30 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio consuntivo e previsionale, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.
I documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione delle Associate nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’Assemblea.
Entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio previsionale dell’anno in corso devono essere approvati dall’Assemblea.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 35
Ai sensi dell’articolo 808 c.p.c. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Associazione e le Associate, o tra le Associate, dopo il tentativo obbligatorio di amichevole composizione del Collegio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, con sede in Matera, composto da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti in causa ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dagli altri due arbitri. In caso di mancata nomina dell’arbitro di parte o del Presidente provvederà il Presidente del Tribunale di Matera ai sensi dell’art. 810 c.p.c.
L’arbitrato ha natura rituale.
Il termine di decadenza dell’azione per il ricorso al Collegio Arbitrale contro le deliberazioni degli organi dell’Associazione è di novanta giorni dalla loro comunicazione.
Il predetto termine è sospeso quando la parte instaura il procedimento dinnanzi al Collegio dei Probiviri di cui al precedente Art. 20 e ricomincia a decorrere dal momento in cui viene comunicata dal Collegio stesso la mancata composizione amichevole della controversia.
Le spese dell’arbitrato saranno anticipate da chi adisce il Collegio; il lodo del Collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.
L’Associazione, in caso di mancato adempimento dell’obbligo contributivo ha pieno titolo per richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo. L’eventuale recupero del credito in sede giudiziale, incluso l’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non è soggetto alla clausola compromissoria di cui al presente articolo. Quanto previsto nel presente comma ha valore anche per il caso di recesso, esclusione o fuoriuscita dall’Associazione da qualsiasi causa determinati, scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell’Associata, per le quote contributive dovute sino al momento del recesso e dell’esclusione, e per le ulteriori somme dovute ai sensi di Statuto.
NORME GENERALI E FINALI
Art. 36
Le cariche elettive di cui al presente statuto si considerano gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
Art. 37
Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal codice civile in materia di Associazioni non riconosciute.
Norma Transitoria
Art. 38
Gli organi direttivi attualmente in carica rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
Matera, 15 ottobre 2020
Indirizzo
0835.335181
0835.334263
Orari uffico
h 08.00/13.00 – 15.00/17.30
Dove siamo
P.zza Mulino 19/G
75100 Matera
info@confapimatera.it
confapimatera@pec.it